Hygiene Tribune Italy No. 3, 2022Hygiene Tribune Italy No. 3, 2022Hygiene Tribune Italy No. 3, 2022

Hygiene Tribune Italy No. 3, 2022

News & Commenti / L’U.N.I.D. nel presente e nel futuro formativo degli igienisti dentali / L’igienista dentale può aprire in autonomia uno studio professionale? La rilettura della sentenza n. 17703/2020 / Notizie dalle Aziende / Impiego di un innovativo hydrogel collagenico per il trattamento di tasche parodontali e perimplantari

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L’U.N.I.D. nel presente e nel futuro
formativo degli igienisti dentali italiani
Intervista al Presidente Dr. Maurizio Luperini
Patrizia Biancucci

Il Dr. Maurizio Luperini, docente in diverse Università italiane, è il Presidente, neo-eletto, dell’Unione Nazionale Igienisti Dentali “U.N.I.D.”. Da
sempre impegnato nella formazione, abbiamo avuto il piacere di intervistarlo circa l’importanza dell’aggiornamento professionale continuo.

Dr. Luperini, L’U.N.I.D. è
diventata Associazione
Tecnico-Scientifica. Quando è
avvenuto il passaggio e cosa ha
significato?

SCOPRI IL PROGRAMMA NELLA BROCHURE ALLEGATA

Autonomia professionale
dell’igienista dentale:
un case report

La trasformazione in Associazione
Tecnico-Scientifica è avvenuta nel
momento in cui è stato costituito, nel
2018, l’Albo degli Igienisti Dentali. Da
associazione tra le maggiormente
rappresentative, U.N.I.D., si è evoluta
in A.T.S. Associazione Tecnico Scientifica riconosciuta dal Ministero della

Salute. Proprio sulla base delle linee
guida ministeriali, l’obiettivo da perseguire per U.NI.D. è organizzare formazione di qualità per il nostro settore professionale su tutto il territorio
nazionale attraverso corsi, webinar,
workshop, congressi.
Fondamentale inoltre è il promulgare raccomandazioni professionali
specifiche che vengono continuamente aggiornate di pari passo all’evoluzione dei protocolli.
Per il professionista igienista den-

tale la laurea rappresenta solo un
punto di partenza per l’iter formativo.
L’aggiornamento professionale obbligatorio ci permette non solo di gestire
eventuali problematiche medico-legali
e assicurative, ricordando che in assenza di crediti formativi le assicurazioni
potrebbero non coprire i danni, ma
soprattutto per essere aggiornati sulle
nuove procedure e sui più recenti protocolli.
> pagina 11

STRUMENTO PIEZON® PS

Enrico Ciccarelli, Medico Legale, Consigliere nazionale SIOF

tale, come qualsiasi professionista
sanitario, non possa “aprire” uno
studio professionale.
Diversa, invece, la problematica
correlata al secondo aspetto che è
quello che concerne, sensu strictiori, l’autonomia professionale dell’igienista e che, in caso di mancanza,
ne preclude ovviamente anche la
“dimensione lavorativa in proprio”.
Partendo sempre dall’aspetto normativo, nel caso in oggetto la fattispecie legislativa è rappresentata
dal D.M. 137/99 che individua la figura ed il relativo profilo professionale dell’igienista che analizzeremo
dopo un breve excursus normativo.
> pagina 10

AD

La sentenza 1703/20 del Consiglio di
Stato, con cui si si ribadisce il diniego alla possibilità da parte dell’igienista dentale di aprire un proprio
studio in autonomia, offre lo spunto per alcune riflessioni in merito al
distinguo che deve essere fatto tra
l’autonomia professionale dell’igienista stesso rispetto ad un odontoiatra all’interno di una collaborazione
in uno studio odontoiatrico e l’autonomia dell’attività lavorativa del
singolo igienista.
Peraltro, come avremo modo di
vedere, sembra che le due problematiche siano strettamente interconnesse, ancorché scindibili ed
analizzabili singolarmente. In riferimento al primo aspetto, e cioè alla
possibilità astratta che l’igienista
dentale possa aprire in autonomia
uno studio proprio, da un’attenta
lettura della sentenza sembra che
tale pregiudiziale possa essere superata. Infatti la normativa di riferimento (art 8 ter comma 2 de D.
Lgs 502/92) riguarda i profili autorizzativi che variano a seconda della
tipologia dell’attività con richiamo
all’organizzazione del lavoro, alla
pericolosità della stessa e ad altri
aspetti; non appare quindi sussistere la possibilità che l’igienista den-


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10 News & Commenti

Autonomia professionale
dell’igienista dentale:
un case report
Enrico Ciccarelli, Medico Legale, Consigliere nazionale SIOF

< pagina 9
A monte di questa normativa
va certamente richiamata quella
relativa al provvedimento legislativo con cui si è introdotto il profilo
di “igienista dentale” e cioè il D.M.
30/88 nel quale la figura dell’igienista dentale era subordinata alle
“strette dipendenze dei medici specialistici nelle discipline odontostomatologiche e dei dottori in odontoiatria”.
Nel tempo l’evoluzione legislativa aveva portato alla promulgazione del D.M. 669/94 nel quale veniva
eliso l’aggettivo ma restava comunque mantenuto il concetto di dipendenza di una figura professionale
(l’igienista) dall’altra (odontoiatra o
medico specialista).
Infine, tornando al D.M. 137/99,
si può notare che in quest’ultima
disposizione legislativa il rapporto
di collaborazione che deve intercorre tra le due figure professionali è

qualificato dal sintagma “indicazioni”, laddove l’igienista dentale deve
basare il proprio operato, sulle indicazioni impartite dall’odontoiatra,
nell’ambito della propria autonomia professionale. Va sottolineato
che il termine “indicazione” va inteso in medicina con l’opportunità
di eseguire un determinato trattamento. È evidente che tale opportunità prevede un percorso diagnostico a cui l’odontoiatra non può essere
estraneo, percorso diagnostico che
quasi sempre, presuppone la visita e
la raccolta anamnestica.
Bisognerebbe quindi fare un distinguo in base all’indicazione, tra
quelle procedure che all’atto pratico
non necessitano cogentemente della presenza dell’odontoiatra e quelle
che invece possono essere svolte in
completa autonomia dall’igienista dentale. Tale distinguo, tenuto
conto della velocità con cui le conoscenze in ambito medico si modificano, non sembra essere lontana nel

tempo così da poter garantire quella
autonomia, non solo professionale
ma anche “lavorativa” all’igienista
dentale.
A conclusione della disamina
normativa si riporta succintamente un caso oggetto di una CTU, che
rende chiaro come le due professionalità siano strettamente interconnesse e come, nel caso particolare
e almeno per l’aspetto risarcitorio,
l’assenza dell’odontoiatra abbia
giovato perlomeno parzialmente
all’igienista dentale sotto il profilo
della condivisione della responsabilità professionale. Il caso verteva
su un trattamento di sbiancamento
dentale che non era stato preceduto
da una visita preliminare odontoiatrica, indispensabile considerate le
svariate cause che possono sottendere ad una discromia (diabete, ipovitaminosi D, assunzione di tetracicline etc.) e che necessitano quindi
di un’accurata anamnesi medica.
Nel corso del trattamento stesso

veniva procurato un danno, seppur
temporaneo, in quanto il prodotto
applicato non era stato correttamente utilizzato, provocando una
lesione abrasiva di alcuni elementi
dentari. Inoltre al momento dell’esecuzione del trattamento l’odontoiatra non era presente. Nell’analisi
del caso si configuravano quindi
almeno tre punti di criticità, rappresentati rispettivamente dall’assenza di un processo diagnostico
analitico, dall’erroneo utilizzo del
prodotto e dall’assenza dell’odontoiatra al momento del trattamento. A
parere del CTU si configurava dunque una responsabilità dell’igienista dentale in quanto aveva utilizzato il prodotto sbiancante in maniera
difforme rispetto alle indicazioni
della scheda tecnica del prodotto;
parimenti anche il comportamento
dell’odontoiatra era oggetto di censura in quanto non aveva effettuato
una visita preliminare e non era stato presente all’operazione, venendo

meno a quel ruolo di garanzia che
il legislatore riconosce all’odontoiatra. Si giungeva quindi ad una ripartizione equitativa del danno in
ambito civilistico.
Alla luce del case report è sufficientemente chiaro come vi debba
essere una stretta collaborazione e
integrazione tra le due figure professionali per la prevenzione dei rischi
legali alla natura e alla peculiarità
dell’attività condotta nel cavo orale,
non esente da profili di pericolosità,
di modo che alla previa valutazione
della necessità o opportunità del
trattamento, poi concretamente demandato all’igienista dentale nell’esercizio della propria autonomia
professionale, si associ una pronta
disponibilità dell’odontoiatra ad
intervenire, ove quanto indicato
comporti un rischio per la salute del
paziente nella fase esecutiva.

AD


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L'Intervista 11

L’U.N.I.D. nel presente e nel futuro formativo degli igienisti dentali
< pagina 9

Il ruolo dell’Igienista dentale
è diventato sempre più
importante all’interno del
team odontoiatrico, non
potendo prescindere da
questa figura che spesso
lavora in stretta collaborazione
con il parodontologo e con
l’ortodontista. Cosa ne pensa
e in quali rapporti siete con la
parodontologia, con l’ortodonzia
e anche con le società
scientifiche?

miriamo a una sperimentazione dal
punto di vista clinico sulle procedure
minimamente invasive, a pubblicazioni
sulle buone pratiche e raccomandazioni, e anche a delle revisioni della letteratura scientifica.

L’iscrizione al vostro albo e
quindi all’ordine è obbligatoria
per esercitare la professione di

Igienista dentale. È così?
Sì, certamente. Questo ha permesso il
primo censimento attraverso il quale
abbiamo avuto finalmente contezza
del numero esatto degli Igienisti dentali
italiani. Nel periodo delle Associazioni
Maggiormente Rappresentative AMR,
questo non è stato possibile in quanto
l’iscrizione alle associazioni era facoltativa. L’iscrizione all’Albo è diventata

la condizione per poter esercitare ma
anche una tutela per il pazienti che in
ogni momento possono controllare l’iscrizione del professionista che li ha in
cura, ed ha reso possibile la costituzione
del codice deontologico di tutti gli igienisti dentali e il codice etico di tutte le
professioni per la salute dei cittadini e la
tutela dei professionisti.

Dr. Luperini, qual è il principale
motivo per il quale un Igienista si
debba iscrivere a U.N.I.D.?
Per formarsi innanzitutto!
Per partecipare fattivamente a gruppi
di ricerca che abbiamo creato tra i nostri iscritti. Per aggiornarsi come professionista completo.
Patrizia Biancucci

L’U.N.I.D. è in ottimi rapporti con tutte
le società scientifiche e le associazioni
tecnico scientifiche. La figura dell’Igienista dentale è di primaria importanza
per tutto il team odontoiatrico.
Sia in ortodonzia che in parodontologia, come è stato già dimostrato in
tutti questi anni, il paziente viene fidelizzato dall’igienista, creando aderence
e compliance, ancora prima di iniziare
la terapia e monitorato durante tutta la
durata del trattamento per aiutarlo a
modificare gli stili di vita negativi.

Dal suo punto di vista quali
possono essere le responsabilità
medico-legali dell’Igienista in
caso di danno al paziente?
In questo ambito parlano i numeri: negli ultimi anni non abbiamo notizie di
danni provocati dall’Igienista direttamente al paziente. Si tratta eventualmente di responsabilità condivise con
gli altri operatori dello studio, il titolare
e i collaboratori odontoiatri che potranno fare rivalsa sul professionista sanitario. Attualmente esiste un’assicurazione
offerta dall’Ordine della Federazione
ai nostri iscritti che è molto valida in
quanto copre la maggior parte dei rischi che possono verificarsi durante la
pratica quotidiana. Anche il mancato
riconoscimento di una patologia può
innescare responsabilità. In ogni caso
se il professionista sanitario è costantemente aggiornato, in pari con gli ECM
e vengono seguiti protocolli specifici
all’interno del team nel rispetto dei ruoli e delle buone pratiche si riduce l’indice di rischio.

Dr. Luperini, per quanto riguarda
la tecnologia, come viene
utilizzata dagli Igienisti?
Oggigiorno tutti noi utilizziamo intelligenze artificiali a cominciare dall’uso
del computer. Nella pratica clinica quotidiana l’igienista dentale utilizza diverse tecnologie come i sistemi atti a raccogliere documentazione digitale, laser,
strumentario ultrasonico etc. Tutto ciò
richiede un aggiornamento tecnologico continuo per garantire procedure
sempre più precise ma anche minimamente invasive.

U.N.I.D. è molto focalizzata
anche sulla ricerca e sullo
sviluppo. In quale direzione vi
state muovendo e qual è il vostro
obiettivo?

AD

Ciò che desideriamo prima di tutto è
valorizzare la figura dell’Igienista dentale guidando la sua formazione. Per
quanto riguarda l’ambito della ricerca


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12 L'Intervista

L’igienista dentale può aprire in autonomia uno studio
professionale? La rilettura della sentenza n. 17703/2020
Avv. Roberto Longhin

L’aspirazione dell’Igienista Dentale di
aprire un proprio studio professionale
in completa autonomia sembra essersi arenata nelle secche dell’incapacità
di lettura da parte dei tavoli tecnici
dei pronunciamenti in materia della
giurisprudenza amministrativa. Nel
2014 il TAR per l’Emilia con la sentenza
n. 1061 ha infatti affermato che: «sulla base della vigente normativa non è
possibile ritenere che sussista la possibilità, per l’igienista dentale, di essere
autorizzato ad aprire un proprio studio professionale, a prescindere, quindi, dall’esistenza in loco di una struttura sanitaria nella quale operi anche un
odontoiatra».
Il fondamento di questo singolare
pronunciamento viene rinvenuto nel
D.M. n. 137 del 1999, istitutivo del profilo professionale dell’igienista dentale,
il cui art. 1 include l’attività dell’igienista dentale nel novero di quelle ritenute potenzialmente pericolose e ciò non
ne consentirebbe l’esercizio in autonomia ambientale.
La possibilità di aprire uno studio
in autonomia sarebbe in sostanza
vietata dalla legge. Questa limitazione, secondo i giudici, trova la sua giustificazione nell’intento di tutelare la
salute dei pazienti nel caso di possibili
complicazioni, rendendo necessaria
la presenza di un odontoiatra nella
stessa “struttura sanitaria”. L’igienista

sarebbe in sostanza tenuto a svolgere
la propria attività esclusivamente in
una “struttura sanitaria” organizzata
ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 502/92, al
fianco continuativo di un dentista.
Un niet durissimo che relega la
nuova professione nell’ambito dell’ancillarità, circoscrivendo la sua autonomia al solo ambito tecnico, come
emergerebbe anche dall’art. 3 della L.
n. 251 del 2000 che inquadra l’igienista dentale tra le “professioni sanitarie
tecnico-assistenziali”, la cui autonomia professionale è limitata alle procedure tecniche necessarie alla esecuzione delle prestazioni indicate nei
relativi decreti ministeriali.
Una vera e propria stroncatura riduttiva della figura dell’igienista che
il Consiglio di Stato ha confermato
con la sentenza n. 1730/2020. La relativa motivazione ha però temperato
il ragionamento del TAR bolognese,
attribuendo rilevanza dirimente al
secondo ordine di ragioni della sentenza di primo grado, offrendo spunti
di riflessione per uscire da una secca
che finisce per limitare enormemente
la libertà economica della professione
dell’igienista dentale.
Ripartendo dall’analisi esegetica
dell’art. 1, comma 3, del D.M. 15.3.1999
n 137 che recita: «L’igienista dentale
svolge la sua attività professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o priva-

te, in regime di dipendenza o libero
professionale, su indicazione degli
odontoiatri e dei medici chirurghi
legittimati all’esercizio della odontoiatria», i giudici di Palazzo Spada escludono, diversamente dalla sentenza di
primo grado, rilevanza dirimente alle
“strutture sanitarie” che la norma indica come luogo di svolgimento della
professione inteso come entità complessa, organizzata in modo garantistico per la salute del cittadino.
Nel concetto di struttura sanitaria
si iscrivono infatti anche gli studi professionali. Dirimente sarebbe invece la
locuzione “su indicazione degli odontoiatri” che, raccordata alla descrizione del luogo ove l’attività deve necessariamente svolgersi (ovvero una
struttura-studio professionale), evoca
una contestualità spaziale e presuppone la compresenza delle due figure
professionali (igienista e odontoiatra),
ancorché affrancate da qualsivoglia
rapporto di dipendenza ma ancora
avvinte da un legame funzionale e
operativo, a prevenzione dei rischi che
l’attività può generare al paziente.
Acclarato che per il Supremo Collegio il rapporto tra le due figure non
è di subordinazione gerarchica, ma di
collaborazione libero professionale e
di necessaria integrazione funzionale, nell’ottica, impregiudicata e permanente, della prevenzione dei rischi

legati alla natura e peculiarità dell’attività condotta nel cavo orale, rimane da
chiedersi come vada inteso l’obbligo di
“compresenza” delle due figure indicato dai giudici amministrativi.
Il sostantivo “compresenza” nel
significato ordinario sta per presenza associata a quella di altri che, al di
là dal rendere incontrovertibile che
l’odontoiatra è una presenza necessaria nell’attività dell’igienista, non
sottintende affatto che questa debba
essere in concomitanza. L’obbligo di
compresenza indicato dai giudici di
Palazzo Spada non equivale ad un vincolo per l’igienista di poter lavorare
solo quando nella struttura è presente
anche un dentista. Se l’interpretazione
fosse questa l’autonomia della professione, che la stessa sentenza riconosce
all’igienista, sarebbe svuotata di ogni
significato. Compresenza, secondo la
giurisprudenza che si è fatta carico
della portata dell’analogo sostantivo
riscontrabile in altre realtà professionali come quella della scuola, non
necessariamente va intesa come “contemporaneità di presenze”, ma come
una duplice presenza funzionale a garantire la finalità voluta dalla legge che
l’ha imposta. Nel caso dell’igienista la
presenza dell’odontoiatra è prefigurata dal legislatore in chiave funzionale
all’esigenza di garantire un adeguato livello di sicurezza del paziente.

Dunque, se questa è la finalità voluta
dall’art. 1 del DM 137/1999, la presenza
dell’odontoiatra nell’attività dell’igienista non è diversa dalla presenza del
direttore sanitario nell’attività dei medici che operano in una struttura ambulatoriale, la quale è svincolata dalla
contemporaneità.
Se ne può quindi derivare che la
portata dell’art. 1, comma 3, del DM
137/99 se, per un verso, impone la
presenza necessaria dell’odontoiatra
nell’attività dell’igienista intesa come
collaborazione volta a garantire la
sicurezza del paziente, peraltro non
prescrive che questa presenza sia una
compresenza concomitante e continuativa: il che risolve il rebus sul quale
sembra essersi arenata l’aspirazione
dell’igienista dentale di aprire un proprio studio. Nulla lo vieta. Certo uno
studio di igiene dentale non sarà uno
studio in completa autonomia dovendo obbligatoriamente annoverare
nell’organizzazione la presenza collaborativa e funzionale di un odontoiatra, ma non sarà neppure uno studio
in cui questa presenza, necessaria,
dovrà essere una compresenza in contemporaneità.

Chiarimenti dell'avvocato Longhin sulla sentenza relativa a
studi e igienisti dentali
Per comprendere al meglio il significato di quanto espresso dall’avv. Longhin nell’articolo di cui sopra, relativo alla sentenza 1703/2020 del Consiglio di Stato, abbiamo interpellato direttamente
l’Avvocato che ha rilasciato l’intervista.

Avv. Longhin, il suo commento alla
sentenza 1703/2020 ha riacceso
un dibattito che il TAR per l’Emilia
sembrava aver chiuso, escludendo
qualunque possibilità per gli
igienisti dentali di poter aprire un
proprio studio in autonomia. Il
Consiglio di Stato ha ribaltato la
situazione?
Assolutamente no. Il TAR di Bologna
− cito a memoria − aveva detto che la
vigente normativa non consente all’Igienista dentale di essere autorizzato ad
aprire un proprio studio professionale, a
prescindere dall’esistenza in loco di una
struttura sanitaria nella quale operi anche un odontoiatra. Il Consiglio di Stato
ha confermato questa stroncatura, ma
ne ha ridelineato il fondamento in un
diverso elemento normativo, indicato
nell’intento di garantire la sicurezza del
paziente che ha ravvisato nella locuzione: l’igienista opera “su indicazione
degli odontoiatri”, contenuta nel D.M. n.
137 del 1999. In buona sostanza l’attività
dell’igienista dentale non può prescindere dalla compresenza dell’Odontoiatra, ritenuta una presenza necessaria.

Allora dove sta la novità della
sentenza 1703/20 se anche per
il Consiglio di Stato gli Igienisti
non possono avere uno studio
autonomo?
La novità è nella sua motivazione. La
sentenza infatti chiarisce alcuni punti
molto controversi che hanno visto le due
professioni su posizioni contrapposte.
Ha messo in luce che non è il contesto
spaziale, la struttura o la sua proprietà
l’elemento limitativo presente nella legge, ma l’intento di salvaguardia della
prevenzione dei rischi legati alla natura
e alla peculiarità dell’attività condotta
nel cavo orale dall’Igienista. Solo l’Odontoiatra con le sue indicazioni terapeutiche è garante rispetto ai rischi ed è per
questo che la compresenza delle due
figure professionali, Igienista e Odontoiatra, è indicata come necessaria e imprescindibile dalla sentenza.

Ci spiega meglio cosa ha cambiato
nel concreto la pronuncia dei
giudici di Palazzo Spada?
A mio giudizio ha fatto molta chiarezza.
Dopo il parere n. 51531 del 2013 del Mini-

stero della Salute e dopo l’introduzione
del D.M. 15 marzo 1999, n. 137, che ha
sostituito il previgente D.M. 14 settembre 1994 n. 669, il quale dispone che “l’igienista può svolgere la propria attività
in strutture sanitarie”, sembrava che
questi professionisti potessero essere
autorizzati ad aprire un proprio studio
professionale in autonomia. Chiarendo qual è la “ratio” della norma, il suo
vero fondamento, i giudici di Palazzo
Spada hanno fatto capire come non
sia tanto la tipologia e l’appartenenza
della struttura l’elemento ostativo, ma
l’inderogabile esigenza di garantire la
sicurezza del paziente. Lo snodo su cui
ragionare per uscire dall’impasse di
questa situazione è provare a dare una
dimensione, un formato, una portata
all’obbligo di “compresenza” delle due
figure, che la sentenza dice sono avvinte
da un legame funzionale e operativo a
prevenzione dei rischi che l’attività può
generare al paziente. La sentenza non
si sofferma infatti su come vada intesa
questa “compresenza”, ma neppure sottintende che questa debba essere in concomitanza. Se così fosse, la professione

dell’Igienista continuerebbe ad essere
ausiliaria, ancillare, con inaccettabili
conseguenze dopo la legge 42 del 1999.

Avv. Longhin, qualcuno sostiene
che senza mettere mano alla
legge gli Igienisti non saranno
mai titolari di autorizzazione
all’apertura di un proprio studio di
Igiene. Condivide questa visione?
Non credo che un intervento del legislatore sulla legge professionale possa
essere sufficiente. La preclusione all’apertura di uno studio autonomo di
Igiene ha la sua radice nella natura e
nella peculiarità dell’attività condotta
nel cavo orale dall’Igienista e non nella
legge. L’attività dell’Igienista dentale rientra tra quelle ritenute potenzialmente
pericolose e ciò ne preclude l’esercizio
in autonomia ambientale. Dunque per
questa ragione ad oggi un Igienista non
può essere titolare di autorizzazione
all’apertura di uno studio autonomo
d’igiene.

Se neppure l’intervento del
legislatore può bastare, questo

significa che il problema non ha
soluzione? Il suo commento alla
sentenza sembra invece offrire
una soluzione.
Lungi da me offrire soluzioni. Ho svolto
una riflessione su un problema oggettivo della professione dell’Igienista e
sull’imprescindibile vincolo di presenza
necessaria dell’Odontoiatra, mettendo
in evidenza che tocca alle due professioni delineare la dimensione, il confine
della necessaria “compresenza” delle
due figure su cui la sentenza nulla dice.
A mio giudizio, questa non dovrebbe
essere interpretata come “contemporaneità di presenze”, ma come una duplice
presenza funzionale a garantire la sicurezza del paziente. Sciolto questo nodo
il quadro sarà molto più intellegibile e
alle due professioni sarà più facile intravedere come riuscire a superare questo
momento di impasse.
Patrizia Biancucci


[5] =>
Notizie dalle Aziende 13
EMS

Un unico strumento per uno scaling semplice
La storia della tecnologia del sistema
PIEZON risale a più di 30 anni fa: è
stata originariamente inventata in
Svizzera nel 1981 da Pierre Mabille, cofondatore di EMS ed ex proprietario
della società Satelec, riprogettato con
tutta l’expertise tecnica della Valle
de Joux, in collaborazione con JaegerLeCoultre (il famoso orologiaio). Da
allora, il sistema originale PIEZON NO
PAIN è stato costantemente migliorato per garantire il miglior comfort ed
efficienza del trattamento.

Di cosa si compone il sistema
PIEZON NO PAIN?
Esso è costituito da 3 elementi: lo
strumento PIEZON PS (Perio Slim) NO
PAIN, il manipolo PIEZON e il moderno modulo elettronico NO PAIN.
La tecnologia piezoceramica utilizzata è in grado di convertire il segnale
elettronico del modulo NO PAIN in
una vibrazione meccanica, che attiva
il movimento perfettamente lineare
dello strumento PIEZON PS NO PAIN
ed è quello che garantisce massima
efficienza di pulizia e il livello estremo di comfort per il paziente.
Difatti, il manipolo registra intuitivamente il tartaro riconoscendo
una maggiore resistenza, il dispositivo poi aumenta automaticamente la

Fig.1 - Lo strumento PIEZON PS NO PAIN si utilizza perfettamente nel 95% dei casi.

potenza erogata dallo strumento per
rimuovere efficacemente il tartaro
(Fig. 1).

Perché utilizzare lo strumento
PIEZON PS NO PAIN rende il
lavoro clinico molto più facile?
Considerato che lo strumento PIEZON PS NO PAIN può essere utilizzato

a livello sopra e sottogengivale, in tutti i quadranti fino a 10 mm, per la rimozione del tartaro e il debridement
parodontale ed essendo stato progettato per essere sottile e liscio come
una sonda parodontale, lo strumento
originale PIEZON PS NO PAIN è delicato sulla gengiva e mini-invasivo, offre
la massima prevenzione e preserva

l’epitelio grazie ai suoi movimenti
perfettamente lineari.
Questo strumento diventa quindi
il riferimento per la prevenzione e
la profilassi: mentre gli altri suggeriscono numerosi strumenti per il
full mouth debridement, EMS ha sviluppato lo strumento PIEZON PS NO
PAIN. Lo strumento PIEZON PS NO

PAIN è universale!
Per approfondire la tecnologia
PIEZON, consultare questa pagina:
https://www.ems-dental.com/it/products/ps-instrument
EMS Italia S.r.l.
Via Pisacane, 7B, Pero, Italia
www.ems-dental.com/it

Bioteck S.p.A.

Un innovativo hydrogel collagenico per il
trattamento delle tasche parodontali e perimplantari
H42 è un hydrogel collagenico in siringa creato da Bioteck che possiede
funzione coadiuvante nel trattamento di tasche parodontali e perimplantari. La sua azione primaria
è quella di sigillare la tasca adattandosi perfettamente alla sua geometria e di impedire la ricolonizzazione
batterica per 15-30 giorni, venendo
poi riassorbito senza lasciare residui.
Di origine biologica e privo di componenti aggressive, grazie alla sua
componente collagenica che funge
da substrato per la colonizzazione
delle cellule, H42 crea un ambiente
favorevole alla guarigione naturale
del tessuto del paziente. H42 nasce
grazie ad Exur-Teck, un processo
tecnologico innovativo unico, sviluppato da Bioteck, che permette
di combinare componenti naturali,
come il collagene di origine equina,
a polimeri riassorbibili e a quantità
ancillari di acido ascorbico con funzione viscomodulante.
H42 può essere veicolato attraverso un’ampia gamma di aghi (Gauge
22-27, foro multiplo, laterale o frontale) tra quelli più diffusi negli studi
odontoiatrici, grazie alle sue peculia-

ri caratteristiche di fluidità e consistenza. Il trattamento con H42 è minimamente invasivo. Viene eseguito

dopo il debridement con strumentazione meccanica dell’elemento da
trattare, sia esso un elemento denta-

le o un impianto. H42 è iniettato nel
sito mantenuto asciutto, partendo
dal pavimento della tasca.

Bioteck S.p.A.
Via E. Fermi 49, Arcugnano, Italia
www.bioteck.com


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14 L'Intervista

Impiego di un innovativo hydrogel collagenico
per il trattamento di tasche parodontali e
perimplantari
Scopriamone caratteristiche e applicazioni con un’intervista al CEO e al responsabile R&D di Bioteck S.p.A

Bioteck S.p.A. è un’azienda italiana attiva da più di 25 anni nell’ideazione e nella produzione di biomateriali biologici per la chirurgia rigenerativa in ambito odontoiatrico, ortopedico e neurochirurgico. Nel settore dentale ha contribuito nell’affermazione dei biomateriali eterologhi a collagene preservato
per gli interventi di rigenerazione ossea e tissutale. Un impiego prettamente chirurgico dunque, volto al trattamento di quei casi gravi dove è necessario
l’intervento. È quindi una novità assoluta l’impegno di Bioteck nel proporre al mondo dell’odontoiatria un prodotto destinato all’impiego parodontale
non chirurgico. Si tratta dell’hydrogel collagenico H42, un nuovo dispositivo medico iniettabile destinato a supportare odontoiatri, parodontologi e igienisti nel trattamento non chirurgico di parodontiti e perimplantiti. Per comprendere appieno le proprietà di questo nuovo dispositivo e le ragioni che
hanno portato Bioteck a cimentarsi in questa nuova avventura abbiamo intervistato Rino Biasiolo, CEO di Bioteck, e il dott. Christian Frigerio, specializzato in chimica analitica con una lunga esperienza in ambito farmaceutico e attualmente responsabile del reparto R&D dell’Azienda.

Sig. Biasiolo cosa ha spinto
Bioteck a sviluppare un
nuovo prodotto per la salute
parodontale?
Parodontite e perimplantite sono
considerate da molti le malattie del
cavo orale più significative degli ultimi anni. Si stima che tra il 20 e il
50% della popolazione mondiale sia
affetta da malattia parodontale, e
che le perimplantiti colpiscano oltre
il 20% degli impianti dentali. Sono
numeri impressionanti che ci fanno
comprendere l’importanza sanitaria di queste patologie. Sono ormai
diversi anni che Bioteck ha iniziato a volgere la sua attenzione alle
problematiche legate al parodonto.
Abbiamo iniziato con innesti ossei
in siringa, dedicati alla terapia chirurgica e rigenerativa di difetti profondi, affiancati a matrici tridimensionali collageniche per la gestione
dei tessuti molli e il trattamento delle
recessioni gengivali. Confrontandoci
con gli specialisti del settore abbiamo fatto nostra la loro richiesta di
un prodotto che potesse supportarli
non solo nel trattamento dei casi più
gravi ma anche nella gestione quotidiana dei difetti che non necessitano
di un trattamento chirurgico.

ca e/o con sostanze antimicrobiche,
partendo dal fondo della tasca e fino
a colmarla.

Dott. Frigerio, qual è l’azione
di H42 una volta apposto
all’interno della tasca?
Questo particolare hydrogel ha una
duplice funzione. Da una parte, grazie alle sue particolari caratteristiche di fluidità e adesività, colma in
maniera uniforme il difetto, creando
un sigillo fisico che impedisce l’insorgenza di eventuali ricolonizzazioni batteriche, dall’altra funge da
substrato ideale alla guarigione dei
tessuti, in virtù della sua componente collagenica e delle caratteristiche
peculiari degli altri elementi che lo
compongono. Queste due azioni favoriscono la guarigione ottimale della tasca, riducendo l’entità del difetto
e il rischio di insorgenza di recidive.

Possiamo definire H42 come un

prodotto di origine biologica?
Certamente. Ci troviamo di fronte a
un prodotto che basa la sua azione
sulla presenza di elementi naturali,
come il collagene di tipo I di origine
equina, sapientemente combinati a
livello tecnologico con carrier riassorbibili in grado di esaltarne le proprietà e facilitarne l’impiego senza
alterarne il profilo di biocompatibilità e non aggressività nei confronti
dei tessuti.

Ha parlato di tecnologia alla
base dello sviluppo di H42, può
darci qualche informazione in
più a riguardo?
La tecnologia applicata per la creazione di H42 è stata ideata da Bioteck alcuni anni fa, nell’ambito dello
sviluppo di una innovativa linea di
paste ossee di nuova generazione a
viscosità modulata. Parliamo della
tecnologia Exur-Teck, che ci permette
di combinare il collagene di tipo I che

estraiamo e purifichiamo dai tendini equini, con polimeri riassorbibili
come il polietilenglicole (PEG), e vitamina C. Questi tre elementi vengono
miscelati assieme in proporzioni ben
definite che permettono a ciascuno
di compiere appieno la propria funzione. Il collagene è la componente
strutturale di H42 alla base anche
di tantissimi degli innesti ossei e tissutali prodotti da Bioteck proprio in
virtù delle sue caratteristiche chimico/fisiche e biologiche. Si tratta infatti della proteina più abbondante nei
tessuti connettivi dei mammiferi (in
alcuni casi supera il 90% della composizione del tessuto), con funzioni
di rinforzo tissutale e supporto meccanico all’adesione e proliferazione
delle cellule preposte alla deposizione di nuova matrice e quindi fondamentali per la guarigione dei tessuti
lesionati. Grazie alle sue proprietà reologiche di fluidità e viscosità il PEG
agisce da veicolo e da rinforzo alle

funzioni di scaffold del collagene;
inoltre contribuisce all’adesività del
prodotto ai tessuti. Infine la vitamina
C, agendo da antiossidante naturale,
modula la formazione dei legami
chimici che avvengono tra collagene
e PEG durante la sterilizzazione del
prodotto mediante irraggiamento
beta, permettendo di ottenere un
prodotto stabile a livello reologico
anche dopo la sterilizzazione.

Come dicevamo il collagene è
una componente prettamente
biologica. Non c’è il rischio
che in virtù della sua origine
naturale la sua qualità possa
risultare variabile?
Questa è un’ottima osservazione.
Come tutte le componenti di origine
naturale vi è una variabilità intrinseca data dalle peculiarità dei tessuti
da cui queste componenti vengono
> pagina 15

Quale dunque l’impiego di H42?
H42 è un gel riassorbibile che va a
integrarsi nel percorso terapeutico di
tasche parodontali e perimplantari
di profondità compresa tra i 4 e i 6
mm, dove il trattamento chirurgico
non è ancora indicato. Il suo scopo è
quello di ridurre il rischio d’insorgenza di recidive a seguito della terapia
causale e/o con sostanze antimicrobiche, favorendo al contempo la guarigione dei tessuti.

Come viene applicato?
Il prodotto è fornito all’interno di una
siringa con attacco luer lock maschio
a cui è possibile abbinare un’ampia
gamma di aghi di diametro compreso tra i 22 e i 27 Gauge, a foro
multiplo, singolo, laterale o frontale.
Questo per consentire agli operatori di poter scegliere l’ago più adatto
alla specifica situazione chirurgica.
H42 viene quindi estruso all’interno
della tasca precedentemente trattata
mediante strumentazione meccani-

Fig. 1 - Ogni confezione di H42 contiene 3 siringhe ciascuna da 0.4 ml. Le siringhe sono dotate di attacco luer lock maschio, per facilitarne l’abbinamento alle diverse tipologie di ago.


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L'Intervista 15
< pagina 14
estratte, come anche dalle singolarità degli esseri viventi da cui questi
tessuti derivano. Bioteck ha deciso
di abbattere il più possibile questa
variabilità sviluppando una propria
tecnologia di estrazione e purificazione del collagene di tipo I a partire
da tendini equini selezionati. Grazie
alla sua ultraventennale esperienza
nel trattamento di tessuti eterologhi
di origine equina, Bioteck può vantare una filiera estremamente controllata e dai massimi profili di sicurezza
e qualità, che ci permette di verificare in maniera diretta e attenta le
caratteristiche dei tessuti che impieghiamo come materia prima. L’aver
poi sviluppato un nostro processo
di estrazione e purificazione del collagene ci permette un controllo fine
delle specifiche di questa componente, a tutto vantaggio della standardizzazione delle performance di un
prodotto che pure rimane di origine
biologica.

Fig. 2a, 2b - H42 viene estruso in maniera ottimale attraverso diverse tipologie di aghi, come dimostrato da uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Dentistry Journal
(Levrini, L., et al. veröffentlichte Studie (2019). “The Capacity of Periodontal Gel to Occupy the Spaces Inside the Periodontal Pockets Using Computational Fluid Dynamic”).

NUOVO
PRODOTTO

H42

Collagene e PEG rendono H42
un prodotto riassorbibile,
quanto tempo perdura
all’interno della tasca?

®

I N N O VAT I V O
H Y D R OG E L
COLLAGENICO

Il riassorbimento completo del prodotto varia da caso a caso in relazione alle particolarità del difetto (più
o meno esposto) e dal metabolismo
generale del paziente. Attraverso
uno studio in vitro condotto presso
un centro di saggio indipendente
abbiamo verificato che H42 possiede
un’elevata resistenza al dilavamento,
in linea con altri prodotti in gel applicati in contesti similari. Inoltre, in
virtù delle caratteristiche delle sue
componenti abbiamo identificato un
tempo di effettiva protezione della
tasca di 15-30 giorni. Un tempo sufficiente a permettere una buona guarigione dei tessuti e ridurre il rischio
di recidive.

H42® è biologico e possiede consistenza,
malleabilità e adesività controllate, tali da
adattarsi perfettamente alla geometria
dello spazio in cui viene inserito.
PER IL TRATTAMENTO DELLE TASCHE
PARODONTALI E PERIMPLANTARI

Chiudiamo con alcune
considerazioni pratiche. In
che quantità viene fornito
H42? Necessita di particolari
condizioni di stoccaggio e
manipolazione?
H42 sarà messo sul mercato in confezione da 3 siringhe pre-riempite con
0.4 ml di prodotto ciascuna. Ogni
siringa è monouso e monopaziente,
nel senso che all’interno della medesima seduta può essere impiegato in
più difetti nello stesso paziente. Non
necessita di particolari attenzioni
nello stoccaggio, prima dell’uso deve
infatti essere conservato a temperature non superiori ai 27°C, nella nostra fascia climatica corrisponde alla
temperatura ambiente standard. Per
quanto riguarda la sua manipolazione, l’unica accortezza da tenere presente è quella di applicare il prodotto
nella tasca asciutta, partendo dal
fondo della stessa, e di mantenerlo
all’asciutto per qualche minuto per
facilitarne l’adesione.
Dental Tribune Italia

PERCHÉ H42 ® È UN PRODOTTO UNICO
ADERISCE
AI TESSUTI

EVITA LA
COLONIZZAZIONE
BATTERICA

È RIASSORBIBILE

w w w. b i o t e c k . co m

FAVORISCE
LA GUARIGIONE

Gu ar da
i l de pl i an t
di H4 2 ®

AD


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